11 gennaio 2019

È entrata in vigore la fattura elettronica tra privati: ecco le novità per gli operatori sanitari

Il 1° gennaio è entrata in vigore la fattura elettronica tra privati, il nuovo approccio alla fatturazione che ha sollevato molte polemiche negli ultimi mesi e che ha scaldato il dibattito in ogni settore economico, perché è una novità che interessa tutti noi. I nodi da sciogliere sono diversi e rilevanti - primo fra tutti il problema della sicurezza dei dati rilevato dal Garante per la Privacy - che, uniti al protrarsi dei lavori per la definizione della Legge di Bilancio, hanno creato non poca incertezza. Vediamo quindi la situazione attuale, focalizzandoci su alcuni punti importanti per chi lavora in Sanità: in particolare l’esonero dall’emissione della fattura elettronica esteso a tutti gli operatori sanitari, non solo per chi è tenuto all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fattura elettronica: chi sono gli esonerati?

La fattura elettronica riguarda gli scambi tra tutti soggetti residenti o stabiliti in Italia, quindi sono esonerati dall’emissione i non residenti nel nostro Paese ed alcune categorie specifiche di operatori economici.

I soggetti esonerati, lo abbiamo già visto nel nostro articolo sulla fattura elettronica pubblicato lo scorso ottobre, sono:

  • i soggetti che operano nel regime dei minimi
  • i soggetti che operano nel regime forfettario
  • i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA

A cui si aggiungono:

  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno realizzato proventi di carattere commerciale di importo non superiore a 65,000 Euro
  • gli operatori sanitari: con le ultime novità legislative, infatti, la platea degli esonerati dall’obbligo si è estesa fino a comprendere, inizialmente, i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria e poi tutti gli operatori sanitari

Come funziona la fattura elettronica per medici e operatori sanitari obbligati (e non) all’invio al sistema TS?

Inizialmente l'esonero sembrava limitato solo agli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, ma il Garante Privacy ha rilevato che la fatturazione elettronica, così come originariamente prevista dall’Agenzia delle Entrate, presentava forti criticità rispetto alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Infatti non si limitava a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), ma con il sistema pensato inizialmente avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche che contengono informazioni su beni e servizi acquistati, abitudini di consumo, non rilevanti ai fini fiscali.

Di qui la richiesta di cambiare le cose. 

Il nuovo sistema prevede quindi che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (per esempio per verificare incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), tranne la descrizione del bene o servizio oggetto della fattura.

Inoltre, data la delicatezza dei dati trattati, l'esonero è stato esteso a tutti gli operatori sanitari: quindi i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica nei confronti dei propri pazienti.

Sotto questo aspetto, infatti, il Garante della Privacy, con Provvedimento 511 del 20 dicembre 2018, ha dato disposizioni precise all’Agenzia delle Entrate: e) ai sensi dell’art. 58, § 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS.

Diverso invece è il discorso per le altre tipologie di fattura, come le fatture B2B per la vendita di beni e servizi non sanitari o le fatture emesse da un medico nei confronti di un altro medico, ma anche le fatture B2C, cioè le fatture verso i "consumatori finali", emesse per esempio da Biologi e Fisioterapisti. In questi casi le fatture devono essere elettroniche e per crearle si può ricorrere ai servizi messi a  disposizione dall'Agenzia delle Entrate o ad un software di fatturazione elettronica.

Gli operatori sanitari esonerati dalla e-fattura

Sono esonerati dall'emissione delle fattura elettronica verso i pazienti:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati e non per l'erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
  • gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari
  • le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari
  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Opposizione all'invio dei dati al sistema TS: i dubbi del Garante

Il Decreto Fiscale adottato in dicembre e poi modificato pochi giorni dopo con la Legge di Bilancio prevedeva che l'esonero per gli operatori sanitari obbligati alla trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria fosse limitato al 2019 e solo per le fatture i cui dati fossero trasmessi al sistema TS. Si trattava dunque di un esonero condizionato. L’obbligo della fattura elettronica sarebbe scattato invece quando un paziente si fosse opposto all’invio dei dati sanitari per il 730 precompilato (ricordiamo infatti che i pazienti hanno la facoltà di opporsi all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria). Dunque, rileva il Garante, l’operatore sanitario avrebbe avuto l'obbligo di emettere fattura elettronica comunicando proprio i dati che l’interessato voleva tenere riservati esercitando il suo diritto di opposizione, di qui la decisione di vietare la e-fattura a tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie.

Per concludere, come riportato nell'articolo Operatori sanitari ed e-fattura nel dedalo normativo, uscito l'8 gennaio su FiscalFocus.it, in nessun caso le prestazioni sanitarie che rientrano nel Sistema TS possono essere fatturate in elettronico, anche se il paziente decide di fare opposizione al Sistema TS e quindi, in caso di opposizione, i suoi dati non sono da inviare. Dunque, per l’anno 2019, le prestazioni sanitarie che potrebbero rientrare nella trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno obbligatoriamente essere fatturate in cartaceo e non elettronicamente.

NB: per ulteriori approfondimenti sulla e-fattura e gli adempimenti obbligatori per legge, ti consigliamo di rivolgerti sempre al tuo Commercialista o consulente fiscale.