A sua volta, il sistema TS (gestito da SOGEI) li renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate per acquisire in maniera digitale e automatica tutti i dati per elaborare di anno in anno la dichiarazione dei redditi precompilata di ciascun contribuente: il 730 precompilato.
I riferimenti normativi che estendono l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono:
Articolo 3, comma 3 del D.Lgs 175/2014
Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 949)
Decreto del 1 settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il sistema Tessera Sanitaria e le ultime novità legislative citate si inseriscono nel più ampio programma dell’Agenda Digitale Italiana, che in materia di Sanità Digitale ha previsto l’adozione di alcuni strumenti, in corso di realizzazione o già disponibili, per rendere più efficiente il SSN e trasparente il rapporto tra cittadini e istituzioni:
Sì, l’articolo 23 del D.lgs 158/2015 stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati entro il termine stabilito dalla legge, cioè il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa sostenuta dal cittadino, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50.000 euro. Quindi per i dati relativi al 2016, la trasmissione telematica deve avvenire entro il 31 gennaio.
Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.
Se invece la comunicazione è trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
I dati possono essere inviati al sistema direttamente dal soggetto obbligato o da un delegato (consulente, commercialista, associazioni di categoria) che garantisca però i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati acquisiti. Chi decide di affidare l’invio dei dati ad un intermediario deve segnalare al portale sistema TS che ha scelto di delegare un professionista collegandosi all’apposita sezione “Gestione deleghe” all’interno dell’area riservata di ciascun utente. Dopodiché l’intermediario incaricato riceverà una comunicazione nella propria PEC e dovrà quindi accettare la delega.
I soggetti obbligati possono inviare fatture e scontrini attraverso il sistema TS o usando il proprio software gestionale integrato con il sistema. Nel primo caso è necessario inserire una fattura alla volta. Per chi ha molte fatture è consigliabile quindi dotarsi di un software per l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria(link a GIPO 730).
Anche in caso di delega, i responsabili dei dati trasmessi sono il professionista, il medico, lo specialista o la struttura obbligati all’invio al sistemaTS.
I medici e gli odontoiatri che hanno già le credenziali per accedere al Sistema Tessera Sanitaria possono utilizzarle anche per l’invio dei dati sanitari al sistema.
Chi non le ha, può ottenere le credenziali in questo modo:
Gli altri professionisti della salute obbligati all’invio dei dati devono registrarsi sul sito del sistema TS e richiedere le credenziali di accesso attraverso un processo di auto-accreditamento. Il sistema, una volta verificati i dati, attribuisce le credenziali di accesso inviandole con posta elettronica certificata (PEC).
Per l’elaborazione del 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate deve raccogliere sia le ricevute di pagamento, le fatture e gli scontrini fiscali relativi a spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta precedente, sia i rimborsi erogati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
I dati trasmessi sono quindi:
Nel 730 precompilato, il contribuente potrà avere una detrazione massima del 19% sull’importo di ogni spesa sanitaria, con una franchigia di 129,11 euro, significa che, se nel corso dell’anno le spese sostenute non superano i 129,11 euro, non avrà diritto a nessuna detrazione.
In alcuni casi particolari, la detrazione è totale e non si applica la franchigia:
Se le spese sanitarie di un contribuente superano il limite di 15.493,71 euro annui, la detrazione viene suddivisa in 4 quote annuali di pari importo.
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